Studio di Consulenza Legale e Tributaria “Cesiano – Riccio”:
Condannata l’Inps per illegittimo avviso di addebito ai danni di un contribuente iscritto alla Gestione degli esercenti attività commerciali.
Accolto il ricorso in opposizione, il Giudice condanna al pagamento delle spese.
Lo Studio “Cesiano – Riccio” ha raggiunto un risultato importante.
Il Tribunale di Palermo, il 25 settembre 2023, ha accolto il ricorso presentato dagli Avvocati dello Studio “Cesiano – Riccio” per l’insussistenza del diritto a procedere nei confronti del contribuente.
La Storia:
Il ricorrente costituiva una ditta individuale aprendo una Partita Iva per vendere via internet e al dettaglio prodotti di varia natura.
Congiuntamente alla richiesta di costituzione della propria ditta individuale, il ricorrente avanzava richiesta all’Inps di non essere iscritto alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n.613/66 e L. 662/96 e, dunque, di essere esonerato dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Il motivo di tale esenzione risiedeva nella circostanza che l’attività che il ricorrente svolgeva con la propria ditta individuale non aveva il carattere della prevalenza e della abitualità, come previsto dalla legge.
Il ricorrente, infatti, svolgeva e svolge tuttora un’attività da lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso una ditta di trasporti, con regolare contratto di assunzione.
Ciò nonostante, L’Inps notificava al contribuente un avviso di addebito per non aver pagato i contributi dovuti per l’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali.
Una dettagliata contestazione sull’avviso di addebito e sulla carenza dei presupposti, dal momento che l’Inps non ha fornito deduzioni difensive idonee a superare l’eccezione del ricorso, ha fatto sì che il giudice aderisse all’orientamento in virtù del quale, in ipotesi di contestazione, è necessaria la relativa prova.
Tenendo conto della considerazione che nel procedimento di opposizione ad avviso di addebito – come in quello di ingiunzione – la posizione sostanziale di attore compete al creditore, convenuto in opposizione, il quale è tenuto a dare prova dell’esistenza del credito e delle ragioni poste a fondamento di esso; spetta, invece, al debitore opponente, che assume la veste di convenuto, provare gli eventuali fatti estintivi dell’obbligazione (cfr. Cass. n. 22123/2009).
Nel caso di specie risultava, per tabulas, che il contribuente svolgesse a tempo pieno e indeterminato attività di lavoro alle dipendenze e che i redditi da lavoro dipendente fossero superiori rispetto ai redditi da attività di impresa.
Viceversa, l’Inps non ha articolato alcun mezzo istruttorio teso a dimostrare lo svolgimento prevalente dell’attività commerciale.
Non poteva quindi ritenersi che l’opponente avesse effettivamente svolto con prevalenza l’attività commerciale per la quale è previsto l’obbligo contributivo.
Il Tribunale pertanto ha accolto il ricorso annullando l’avviso di addebito e condannando L’Inps al pagamento delle spese.
Avv. Viviana Visaggio
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