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Riforma Costituzionale: guida alle modifiche

Home / Riforma Costituzionale: guida alle modifiche

Per guidare al meglio i cittadini verso un voto consapevole e facilitare la consultazione di tutte le modifiche previste per ognuno dei 7 articoli, con dettaglio prima/dopo e senza alcun commento a margine, abbiamo realizzato questa webpage interattiva, di semplice consulatazione.

Riforma Costituzionale – Separazione delle Carriere

Riforma Costituzionale – Separazione delle Carriere

Analisi delle modifiche costituzionali – Tutti e 7 gli articoli modificati

Referendum 22-23 marzo 2026 – Legge costituzionale 30 ottobre 2025

Cosa prevede la riforma

La riforma costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 modifica 7 articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107, 110) e introduce:

  • Separazione delle carriere: magistratura composta da carriera giudicante e carriera requirente
  • Due CSM distinti: Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente
  • Sorteggio dei componenti: 2/3 magistrati sorteggiati, 1/3 sorteggiati da elenco parlamentare
  • Alta Corte disciplinare: 15 giudici (6 nominati/sorteggiati, 6 giudicanti sorteggiati, 3 requirenti sorteggiati)

Art. 87 – Il Presidente della Repubblica

▼
PRIMA della riforma DOPO la riforma
TESTO ORIGINALE

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

TESTO MODIFICATO (Art. 1)

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 253/2025 – All’articolo 87, decimo comma, sono aggiunte in fine le parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente»

Impatto della modifica

Il Presidente della Repubblica presiederà ora due organi separati (CSM giudicante e CSM requirente) invece di un unico CSM. Questo riflette la separazione delle carriere.

Art. 102 – Funzione giurisdizionale

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PRIMA della riforma DOPO la riforma
TESTO ORIGINALE

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

TESTO MODIFICATO (Art. 2)

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 253/2025 – All’articolo 102, primo comma, sono aggiunte in fine le parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti»

Impatto della modifica

Non si sostituisce “magistrati”, ma si aggiunge che le norme sull’ordinamento giudiziario disciplinano le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. La separazione delle carriere entra formalmente nella Costituzione.

Art. 104 – Composizione della magistratura e CSM

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PRIMA della riforma DOPO la riforma
TESTO ORIGINALE

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

TESTO COMPLETAMENTE SOSTITUITO (Art. 3)

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 253/2025 – Articolo 104 integralmente sostituito

Impatto della modifica – CAMBIAMENTO RADICALE

1. Separazione delle carriere: magistratura composta da carriera giudicante e carriera requirente

2. Due CSM separati: CSM giudicante e CSM requirente, presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica

3. Sorteggio totale: TUTTI i componenti estratti a sorte (2/3 tra magistrati, 1/3 da elenco parlamentare)

4. Elenco parlamentare: il Parlamento compila un elenco mediante elezione, poi si sorteggia da quell’elenco

5. Mandato non rinnovabile: 4 anni, impossibile partecipare al sorteggio successivo

6. Incompatibilità: non possono essere iscritti ad albi professionali né far parte di Parlamento/Consigli regionali

Art. 105 – Competenze del CSM

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PRIMA della riforma DOPO la riforma
TESTO ORIGINALE

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

TESTO COMPLETAMENTE SOSTITUITO (Art. 4)

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.

L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.

L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 253/2025 – Articolo 105 integralmente sostituito

Impatto della modifica – RIVOLUZIONE DEL POTERE DISCIPLINARE

1. Potere disciplinare tolto ai CSM: la giurisdizione disciplinare passa all’Alta Corte

2. Alta Corte con 15 giudici: 3 nominati dal Presidente Repubblica + 3 sorteggiati da elenco parlamentare + 6 magistrati giudicanti sorteggiati + 3 requirenti sorteggiati

3. Requisiti Alta Corte: magistrati con almeno 20 anni di funzioni giudiziarie e che svolgano/abbiano svolto funzioni di legittimità

4. Doppio grado nell’Alta Corte: impugnazione ammessa anche per motivi di merito, giudica senza i componenti della prima istanza

5. Mandato 4 anni non rinnovabile, incompatibilità con Parlamento, Governo, albi professionali

Art. 106 – Nomine dei magistrati

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PRIMA della riforma DOPO la riforma
TESTO ORIGINALE

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

TESTO MODIFICATO (Art. 5)

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 253/2025 – All’art. 106, terzo comma: a) dopo “della magistratura” inserita “giudicante”; b) dopo “materie giuridiche” inserite “, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni”

Impatto della modifica

1. Designazione dal CSM giudicante: le nomine di consiglieri di Cassazione spettano solo al CSM dei giudici

2. Aggiunta possibilità per PM: anche i pubblici ministeri con 15 anni di esperienza possono essere nominati consiglieri di Cassazione (per meriti insigni)

Art. 107 – Inamovibilità dei magistrati

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PRIMA della riforma DOPO la riforma
TESTO ORIGINALE

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

TESTO MODIFICATO (Art. 6)

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 253/2025 – All’art. 107, primo comma, le parole “del Consiglio” sostituite da “del rispettivo Consiglio”

Impatto della modifica

Rispettivo Consiglio: le decisioni di inamovibilità, dispensa, sospensione, destinazione spettano al CSM giudicante per i magistrati giudicanti e al CSM requirente per i magistrati requirenti

ATTENZIONE: L’articolo 107 della Costituzione vigente contiene anche altri commi (su Ministro Giustizia, distinzione magistrati, garanzie PM) che NON sono modificati dall’Art. 6 della riforma – solo il primo comma viene modificato

Art. 110 – Poteri del Ministro della Giustizia

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PRIMA della riforma DOPO la riforma
TESTO ORIGINALE

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

TESTO MODIFICATO (Art. 7)

Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 253/2025 – All’art. 110, primo comma, le parole “del Consiglio” sostituite da “di ciascun Consiglio”

Impatto della modifica

Adeguamento tecnico: il Ministro deve ora rispettare le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura (giudicante e requirente) invece di un solo CSM.

Referendum costituzionale confermativo – 22 e 23 marzo 2026

Legge costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025

Questa analisi è basata sul testo ufficiale della riforma costituzionale approvata dal Parlamento.

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Fonte originale: Testo Legge Gazzetta Ufficiale (PDF)




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    Registrazione presso Trib. Santa Maria Capua Vetere (CE) n° 900 del 31/01/2025 | ISSN 3103-4683
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